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Benefici normativi e contributivi: le indicazioni sulle condizioni per la fruizione

17 Dicembre 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate le modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 29, comma 1 del D.L. n. 19/2024 (INPS, circolare 16 dicembre 2025 n. 150).

A seguito delle modifiche stabilite dall’articolo 29, comma 1 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 1 della Legge n. 296/2006 (comma 1175 e introduzione del comma 1175-bis), l’INPS ha illustrato la disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

Pertanto, nella circolare in commento l’Istituto ha precisato, tra l’altro, che le indicazioni fornite con la propria circolare n. 119/1997 devono intendersi aggiornate sia con riguardo al requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria che sono identificati in quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia con riguardo all’individuazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 375/1993, che deve avvenire sulla base dei contenuti della circolare n. 5/2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha escluso dal novero dei benefici i regimi di sotto-contribuzione nella medesima individuati.

Le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006)

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, l’INL, con la circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del citato DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Il legislatore, novellando il citato comma 1175 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento a tali ultime violazioni, nell’evidenziare che l’applicabilità della norma sembrerebbe non richiedere l’adozione del citato decreto, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.

Pertanto, l’INPS continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015.

Le indicazioni operative

Come anticipato, la verifica dell’inesistenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata tramite interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.

Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il colloquio, nonché della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la non commissione delle violazioni che, ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC per determinati periodi di tempo indicati nell’Allegato A del medesimo D.I.

Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” consentiranno, nell’ambito dell’importo addebitato con il verbale di accertamento, di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia delle violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio previsto dall’articolo 1, comma 1175-bis della Legge n. 296/2006.

 

 

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